Oggi, passeggiando sul Lungomare di Salerno, mi sono trovato — insieme a molti altri concittadini — sotto l'occhio di un drone professionale rimasto operativo a lungo e a distanza ravvicinata. Non un volo turistico, non una ripresa promozionale: qualcosa che somigliava piuttosto a un monitoraggio sistematico, presumibilmente collegato a una campagna, portata avanti con toni discutibili, contro presunti "delinquenti". Alle Forze dell'Ordine, interpellate direttamente, non è seguita alcuna risposta concreta.
Il punto è semplice: no, non si può usare un drone come si vuole. Esiste una normativa precisa, e chi la ignora — o finge di ignorarla — commette una violazione, non compie un servizio di sicurezza.
Chi può far volare un drone, e a quali condizioni
In Italia l'uso dei droni è disciplinato da ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) attraverso il Regolamento UAS-IT, che recepisce i regolamenti europei (UE) 2019/947 e (UE) 2019/945. La normativa distingue tra:
- APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto): uso ricreativo/sportivo, senza autorizzazioni preventive ma con limiti stringenti;
- SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto): uso professionale, che richiede registrazione, patentino del pilota e, per molte operazioni, un'autorizzazione specifica.
Regole comuni a tutte le categorie: quota massima 120 metri, obbligo di mantenere il drone a vista diretta (VLOS), divieto di sorvolo di assembramenti e aree densamente popolate senza autorizzazione, registrazione obbligatoria per i droni sopra i 250 grammi. Dal 1° gennaio 2024 è inoltre obbligatorio un sistema di Remote ID, che trasmette in tempo reale codice operatore, posizione e punto di decollo: il pilota, insomma, deve essere identificabile.
Chi può usarli per finalità di "controllo del territorio"
Qui sta il punto decisivo per capire cosa sia successo sul Lungomare. Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 giugno 2022 stabilisce che sono le Forze di polizia — e solo loro — a poter impiegare droni per finalità di ordine e sicurezza pubblica, in particolare per il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata e ambientale. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il provvedimento n. 405 del 4 luglio 2024, ha ribadito che nemmeno la Polizia locale dei Comuni può impiegare droni con telecamere per finalità di sicurezza, in assenza di una specifica base normativa e di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
Se questo vale per la Polizia locale, a maggior ragione un soggetto privato non ha alcun titolo per condurre attività di "controllo del territorio" con un drone, qualunque sia la motivazione dichiarata. Non è una questione di buone intenzioni: è una questione di competenza attribuita per legge, che i privati semplicemente non hanno.
Cosa dice il Garante sulla videosorveglianza degli spazi pubblici
Il principio è confermato anche fuori dal contesto droni. Con il provvedimento n. 429 dell'11 giugno 2026, il Garante Privacy ha ribadito che nemmeno percepire una minaccia reale alla propria sicurezza giustifica l'installazione di sistemi che riprendono indiscriminatamente la strada pubblica: il legittimo interesse del titolare del trattamento non può mai tradursi nella sorveglianza generalizzata di chiunque transiti in un luogo pubblico. Lo stesso principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati, sancito dal GDPR (Regolamento UE 2016/679, art. 5), si applica pienamente alle riprese da drone: raccogliere immagini di massa di cittadini ignari, senza informativa e senza base giuridica, è un trattamento illecito di dati personali, sanzionabile anche ai sensi del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018).
Vademecum di difesa attiva per il cittadino
Se ti trovi in una situazione simile, ecco cosa puoi fare concretamente:
- Non distruggere né danneggiare il drone. Per quanto la tentazione sia comprensibile, si tratterebbe di un reato autonomo (danneggiamento, art. 635 c.p.) che rischia di mettere te dalla parte del torto.
- Documenta tutto: fotografa o filma il drone, annota data, ora, luogo, altezza approssimativa e durata dell'operazione. Se riesci a individuare il pilota o l'operatore a terra, annota anche quello.
- Chiedi informazioni sul posto, se il pilota è identificabile: puoi richiedere di conoscere titolare del trattamento, finalità della ripresa e base giuridica (diritto di informazione, artt. 13-14 GDPR).
- Verifica presso ENAC se l'operatore risulta registrato e se l'operazione rientra in una categoria autorizzata.
- Presenta un reclamo o una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali (procedura gratuita, tramite il sito garanteprivacy.it): è lo strumento più diretto per attivare un accertamento.
- Sporgi denuncia o esposto alle Forze dell'Ordine se sospetti un trattamento illecito o un'interferenza nella vita privata (art. 615-bis c.p., quando la ripresa intercetta anche spazi di privata dimora).
- Chiedi l'accesso agli atti (L. 241/1990) al Comune, se sospetti che dietro l'operazione ci sia una convenzione con soggetti privati: hai diritto a sapere se e come è stata autorizzata.
- Fai rete: coinvolgi associazioni per i diritti digitali, la stampa locale, altri cittadini coinvolti. Una segnalazione isolata si perde facilmente; una pluralità di segnalazioni documentate no.
- Insisti se le Forze dell'Ordine non rispondono: un sollecito scritto, protocollato, cambia lo status della tua richiesta da informale a formale e crea un tracciato utile in caso di successivo ricorso.
Una questione di legalità, non solo di privacy
Quello che è successo oggi sul Lungomare non è un caso isolato né un problema meramente tecnico. È il sintomo di un uso disinvolto — e spesso ignaro delle regole — di strumenti che la legge riserva a soggetti ben precisi, per finalità ben definite, con garanzie precise per chi viene ripreso. Difendere la propria privacy in questi casi non è un capriccio individuale: è pretendere che la legalità, quella vera, venga rispettata da chiunque, comprese le pubbliche autorità che scelgono di guardare altrove.